lunedì 12 gennaio 2009

Gazzetta del Mezzogiorno del 12/01/2009_a cura di Piero Rubino

Riporto un articolo pubblicato oggi sulla Gazzetta del Mezzogiorno...ecco cosa succede quando si vuol speculare sulle spalle dei cittadini!!

Autovelox su Brindisi-Lecce: Giudice di Pace annulla multa.

Autovelox, il Giudice di Pace accoglie il ricorso di un’automobilista e “cancella” la multa comminata sulla superstrada da Brindisi. Il Giudice Cosimo Rochira ha accolto le argomentazioni dell’avvocat o Giuseppe Calogiuri, presentate per conto di un’automobilista che si era visto recapitare un verbale d’infrazione al limite di velocità all’ingresso in città, registrato dai vigili urbani per il tramite dell’autovelox.

«Non si tratta del primo ricorso presentato e vinto» precisa Roberto Martella, il consigliere comunale di An che, per primo, insieme con il collega Vittorio Solero aveva sostenuto l’illegittimità dello strumento e del servizio effettuato all’ingresso in città dalla superstrada, dopo che, tra gli altri, il 27 settembre scorso la pattuglia della polizia municipale aveva elevato settecento multe.
«Nei mesi scorsi - aggiunge Martella - erano state accettate le contestazioni di altri automobilisti, ai quali era stata pure restituita la patente».

Tornando al ricorso presentato dall’avvocato Calogiuri, c’è da dire che il Giudice di pace ha sostenuto che «il segnale di limitazione di velocità a 50 chilometri all’ora è posto a meno di cento metri dal termine della superstrada Brindisi-Lecce, dove è possibile circolare a velocità di 110 chilometri. Pertanto, il luogo di accertamento è posto ad una distanza non adeguata e non idonea a consentire la riduzione della velocità».
Inoltre, per Rochira «l’infrazione non è stata contestata immediatamente, così come previsto sia dal comma 1 dell’articolo 200 del Codice della strada sia dalla pronuncia 4010 del 2000 della Corte di Cassazione, con ciò ledendo il diritto del cittadino ad esporre eventuali osservazioni e giustificazioni. Secondo quanto previsto dall’articolo 201 del Codice della strada, i motivi che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata devono essere, con congrua e non generica nè preordinata esposizione, indicati nel verbale da notificare al trasgressore.
Invece, nel verbale impugnato si legge che “non è stato possibile procedere a contestazione immediata in quanto la pattuglia a valle, appositamente predisposta, era impegnata nella contestazione di altra violazione ai limiti di velocità».

Soprattutto, si legge nella sentenza, «è stata accertata l’inidoneità e l’inade guate zza tecnica dell’apparecchiatura predisposta per la rilevazione dell’infrazione. Uno strumento di misura per essere attendibile deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente. Nessuna tolleranza forfettaria, cioè il cinque per cento stabilito dalla legge, può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e corregere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste. Non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali. In tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “omologate” ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione».

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